LEGGE REGIONALE N. 13 DEL
16-06-2001
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 4
Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche 1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. 2. L'attività agrituristica può essere svolta dagli imprenditori agricoli anche in immobili siti nel centro urbano purché il fondo sia privo di fabbricati rurali; restano esclusi i centri urbani con una popolazione residente superiore a 2000 unità. 3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali ivi compresi gli annessi rustici oggetto di condono edilizio. 4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare all'attività agrituristica sono quelli di restauro, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 5. Le aziende con non più di sei posti letto sono esentate al rispetto della legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 6. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme urbanistiche esistenti. 7. Le aree e le attrezzature destinate all'attività agrituristica, devono essere strutturate in modo conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n.13; per i locali destinati all'attività agrituristica, purché abbiano l'altezza non inferiore a metri 2.70 (m. 2.55 in territori montani) e comunque ritenuti idonei dagli uffici competenti ASL per gli aspetti igienico-sanitari, si prescinde dalle norme urbanistiche esistenti per i pubblici esercizi di ristorazione. 8. L'azienda può dotarsi di parco giochi, di aree per attività ricreative e di piccole piscine. 9. La realizzazione delle strutture di cui al comma precedente, non comporta rilascio di concessione edilizia, ma una semplice autorizzazione amministrativa su richiesta degli interessati.
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ARTICOLO 15 Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo 1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari, che risultano iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici. La Regione — tramite le Provincie — concede contributi per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche; b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori; c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona e/o biologici e/o artigianali non alimentari. d) realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attività ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate all'attività agrituristica; e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c), e d); f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico; g) acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende singole e dieci capi per aziende associate. 2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese che esercitano attività agrituristica, secondo i criteri di legittimità degli aiuti di stato per le PMI ed in particolare la regola del de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea del 6 marzo 1996. 3. I locali gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data del collaudo. |
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