LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16-06-2001
REGIONE MOLISE

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO E PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 14
del 30 giugno 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale MOLISE Numero 6 del 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge

ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale MOLISE Numero 6 del 2002 Articolo 3

Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche
1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali 
siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata nel fondo, 
nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più 
necessari alla conduzione dello stesso. 
2. L'attività agrituristica può essere svolta dagli imprenditori 
agricoli anche in immobili siti nel centro urbano purché il fondo 
sia privo di fabbricati rurali; restano esclusi i centri urbani con 
una popolazione residente superiore a 2000 unità. 
3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di 
destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come 
rurali ivi compresi gli annessi rustici oggetto di condono 
edilizio. 
4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare 
all'attività agrituristica sono quelli di restauro, di ristrutturazione, 
di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e 
abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel 
rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli 
edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle 
zone interessate. 
5. Le aziende con non più di sei posti letto sono esentate al 
rispetto della legge sull'abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
6. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme 
urbanistiche esistenti. 
7. Le aree e le attrezzature destinate all'attività agrituristica, 
devono essere strutturate in modo conforme alle prescrizioni di 
cui alla Legge 9 gennaio 1989, n.13; per i locali destinati 
all'attività agrituristica, purché abbiano l'altezza non inferiore a 
metri 2.70 (m. 2.55 in territori montani) e comunque ritenuti 
idonei dagli uffici competenti ASL per gli aspetti 
igienico-sanitari, si prescinde dalle norme urbanistiche 
esistenti per i pubblici esercizi di ristorazione. 
8. L'azienda può dotarsi di parco giochi, di aree per attività 
ricreative e di piccole piscine. 
9. La realizzazione delle strutture di cui al comma precedente, 
non comporta rilascio di concessione edilizia, ma una 
semplice autorizzazione amministrativa su richiesta degli 
interessati. 

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989

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ARTICOLO 15

Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate 
all'agriturismo
1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro 
familiari, che risultano iscritti nell'elenco regionale degli 
operatori agrituristici. La Regione — tramite le Provincie — 
concede contributi per le seguenti iniziative: 
a) ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine 
e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati 
censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la 
realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche; 
b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei 
campeggiatori; 
c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di 
commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo 
di prodotti agricoli tipici della zona e/o biologici e/o artigianali 
non alimentari. 
d) realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attività 
ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per 
la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate 
all'attività agrituristica; 
e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e 
miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, 
elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle 
lettere a), b), c), e d); 
f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico; 
g) acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo 
equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende 
singole e dieci capi per aziende associate. 
2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 
si applicano a tutte le imprese che esercitano attività 
agrituristica, secondo i criteri di legittimità degli aiuti di stato per 
le PMI ed in particolare la regola del de minimis di cui alla 
comunicazione della Commissione europea del 6 marzo 1996. 
3. I locali gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici 
sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a 
decorrere dalla data del collaudo. 

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